Tutti i cittadini, maggiorenni e di stato libero, possono sposarsi. Per gli sposi minorenni fra i 16 e 18 anni è necessaria l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. I minorenni inferiori ai 16 anni non possono sposarsi. La celebrazione del matrimonio tanto civile quanto religioso deve essere preceduta obbligatoriamente dalle pubblicazioni di matrimonio. A tal fine, i nubendi devono recarsi presso uno degli ufficio di stato civile del loro comune di residenza per sottoscrivere la relativa richiesta. In base ai dati dichiarati, l’Ufficio stesso provvederà a richiedere i documenti necessari. Successivamente gli sposi vengono contattati e invitati a presentarsi insieme all’Ufficio di stato civile per firmare la richiesta di pubblicazioni. A seguito della quale l'ufficiale dello stato civile provvede ad effettuare la pubblicazione nel proprio comune e a richiederla altresì all'eventuale diverso comune di residenza dell'altro nubendo. La pubblicazione è affissa per almeno 8 giorni ed il matrimonio può essere celebrato non prima del quarto giorno successivo all'ultimo giorno di affissione. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, la pubblicazione si considera come non avvenuta. In caso di matrimonio concordatario (rito canonico), è necessario che i nubendi si rechino preventivamente dal Parroco, essendo prescritta dalla normativa concordataria la richiesta di pubblicazione anche da parte di quest'ultimo. All'atto della richiesta di pubblicazione è oportuno altresì indicare l'esistenza di eventuali figli naturali che si vogliano riconoscere all'atto del matrimonio, al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria. Nel caso di matrimonio concordatario, il riconoscimento può essere ricevuto direttamente dal ministro di culto celebrante. Nel caso di matrimonio con un cittadino straniero, per quest'ultimo è necessario e sufficiente una dichiarazione dell' autorità competente del rispettivo paese, dalla quale risulta che in base alle leggi cui questi è sottoposto nulla osta al matrimonio con l' altro nubendo. Salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni. La scelta del regime di separazione dei beni va dichiarata, ai sensi dell'articolo 162 comma 1 del Codice Civile, all'atto di celebrazione del matrimonio, preavvertendo l'Ufficio Matrimoni o, in caso di matrimonio religioso, il Parroco o il Ministro di Culto celebrante.
|